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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 27 maggio 1999

Art. 4
Educazione degli adulti
1. Al fine di favorire l'educazione degli adulti, la Regione promuove l'integrazione fra il sistema scolastico ed il sistema della formazione professionale per la realizzazione di attività mirate al conseguimento di titoli di studio e di qualifiche professionali, ai fini del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti nei due sistemi e nel mondo del lavoro, come previsto all'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 Sito esterno.
2. La Regione promuove inoltre:
a) corsi di alfabetizzazione e di formazione culturale di base, nonchè iniziative per l'acquisizione di competenze professionali;
b) attività educative e formative per persone che si trovino all'interno di istituzioni assistenziali, sanitarie e detentive.

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