LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 27 maggio 1999
Art. 5
Formazione continua e permanente
1. Al fine di assicurare il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la Regione incentiva la formazione continua e permanente delle persone sulla base delle esigenze di professionalità espresse dal mondo del lavoro, nonchè delle attitudini personali, nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente.