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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 27 maggio 1999

Art. 7
Destinatari degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:
a) dei frequentanti le scuole statali e dei frequentanti le scuole non statali;
b) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati ai fini del conseguimento di titoli di studio;
c) dei frequentanti i corsi di formazione professionale di base, superiore, continua e permanente, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, comprese le persone in stato di detenzione.

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