LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 27 maggio 1999
Art. 9
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge.
2. A tale fine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva gli indirizzi triennali, di cui al comma 1 e, sulla base di questi, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali, il programma annuale degli interventi.
3. Nel programma annuale di cui al comma 2 possono essere previsti interventi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare per gli interventi di promozione dell'integrazione fra sistema scolastico e sistema formativo, di sostegno alla qualificazione scolastica ed alla messa in rete dei sistemi e di sperimentazione di interventi innovativi nelle materie di cui alla presente legge.
4. Per la realizzazione degli interventi di rilevanza regionale, la Regione può concedere contributi agli Enti locali ed ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
5. Per gli interventi di cui al comma 3, la Regione può realizzare progetti speciali, anche mediante la stipula di convenzioni con Università, enti, istituti e società di ricerca.
6. Il programma annuale di cui al comma 2 determinerà la ripartizione delle risorse regionali per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.
7. Al fine di garantire uniformità di trattamento e pari opportunità alla fruizione del diritto allo studio, la Giunta regionale, sentite le Province, emana direttive in merito alle modalità di attuazione dei servizi e dei progetti di cui alla presente legge.
8. La Giunta regionale approva lo schema tipo di convenzione che i Comuni possono adottare per regolamentare i rapporti con le scuole dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro.
9. La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano tutte le azioni necessarie per assicurare un efficace monitoraggio e controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
10. La Regione, gli Enti locali ed i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1, anche agli effetti di cui all'art. 27 della legge 24 dicembre 1996, n. 675 , favoriscono lo scambio di informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema, ferma restando la piena autonomia delle istituzioni scolastiche pubbliche di aderire alla richiesta.