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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 27 maggio 1999

Titolo I
FINALITA' DELLA LEGGE
Art. 1
Finalità
1. Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, statale e non statale, nonchè il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 Sito esterno promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tali diritti, a favorire la prevenzione ed il recupero del disagio giovanile, a sostenere la qualificazione del complessivo sistema scolastico e formativo degli interventi per il diritto allo studio, in costante rapporto con il mondo del lavoro, della cultura e della ricerca.
2. Ai fini del comma 1, la Regione e gli Enti locali riconoscono il valore delle offerte formative espresse dalla società, come arricchimento di quella pubblica, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 e dell'art. 3 della Costituzione Sito esterno, e favoriscono altresì:
a) la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni di scuole, statali e non statali, e di agenzie formative, basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico-didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonchè della libertà di scelta educativa delle famiglie;
b) la realizzazione di una offerta di servizi ed interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche funzionale al reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti;
c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio;
e) il sostegno al successo scolastico e formativo.
3. Ai fini della presente legge, sono soggetti formativi:
a) le scuole dell'infanzia gestite dallo Stato, dagli Enti locali, nonchè da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro, convenzionate con i Comuni;
b) le scuole statali;
c) le scuole e gli istituti non statali, dell'obbligo e secondari, senza fini di lucro, che siano autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, di seguito denominati " scuole non statali ";
d) le agenzie formative, pubbliche e private, accreditate ai sensi della legislazione vigente.
4. La Regione e gli Enti locali perseguono le finalità della presente legge e programmano gli interventi assicurando la partecipazione delle autonomie funzionali e delle reti di scuole di cui all'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 Sito esterno, nonchè degli organi collegiali del sistema scolastico e delle rappresentanze delle scuole non statali.

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