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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 27 maggio 1999

Titolo II
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI
Art. 2
Tipologia degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono:
a) Interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative da parte dei destinatari di cui all'art. 7:
1. fornitura dei libri di testo gratuiti agli alunni della scuola elementare ai sensi dell'art. 156, comma 1, del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche e integrazioni;
2. servizi di mensa;
3. servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
4. servizi residenziali;
5. sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;
6. assegni di studio;
b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità del sistema scolastico e formativo, a beneficio dei destinatari di cui agli artt. 6 e 7, anche per il tramite dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1.
2. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:
a) fornitura di attrezzature e strumenti didattici, in particolare tecnologie multimediali, purchè a sostegno di progetti di sperimentazione didattica e di progetti educativi, finalizzati a favorire la qualificazione della scuola statale, non statale, degli Enti locali e dell'intero sistema scolastico e formativo;
b) facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;
c) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole statali e non statali, anche secondo quanto previsto dal regolamento sull'autonomia scolastica, nonchè iniziative volte a sostenere forme di collaborazione fra scuole e famiglie;
d) iniziative volte a promuovere e sostenere la qualificazione delle scuole dell'infanzia di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 1, con particolare riferimento alla continuità e al raccordo interistituzionale tra esse, gli asili nido e la scuola dell'obbligo;
e) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica;
f) sostegno alle scuole dell'infanzia, convenzionate con i Comuni, gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro;
g) promozione e qualificazione di un sistema formativo integrato tra la scuola, la formazione professionale e il lavoro, fondato sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e su uno stretto rapporto con il territorio, anche tramite accordi o protocolli, finalizzati alla diffusione della cultura dell'integrazione fra questi sistemi, alla definizione di specifici profili professionali, alla qualificazione professionale degli operatori impegnati in attività formative integrate;
h) iniziative volte a favorire la prevenzione ed il recupero del disagio giovanile;
i) sostegno a servizi educativi per minori.
Art. 3
Servizi educativi per minori
1. Ai fini di potenziare le opportunità educative e per rispondere ad esigenze di carattere sociale, la Regione promuove, gli Enti locali e le scuole favoriscono, l'offerta di servizi e di attività a carattere educativo e ricreativo, in orario non scolastico, destinati a soggetti in età compresa fra 0 e 18 anni, ricercando il collegamento anche con la formazione professionale, nonchè la collaborazione delle famiglie e dell'associazionismo di ogni tipo.
Art. 4
Educazione degli adulti
1. Al fine di favorire l'educazione degli adulti, la Regione promuove l'integrazione fra il sistema scolastico ed il sistema della formazione professionale per la realizzazione di attività mirate al conseguimento di titoli di studio e di qualifiche professionali, ai fini del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti nei due sistemi e nel mondo del lavoro, come previsto all'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 Sito esterno.
2. La Regione promuove inoltre:
a) corsi di alfabetizzazione e di formazione culturale di base, nonchè iniziative per l'acquisizione di competenze professionali;
b) attività educative e formative per persone che si trovino all'interno di istituzioni assistenziali, sanitarie e detentive.
Art. 5
Formazione continua e permanente
1. Al fine di assicurare il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la Regione incentiva la formazione continua e permanente delle persone sulla base delle esigenze di professionalità espresse dal mondo del lavoro, nonchè delle attitudini personali, nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente.
Art. 6
Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di handicap
1. La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità a quanto disposto, in particolare, dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992 Sito esterno e dalla parte II, titolo VII, capo IV del T.U. 297/94 - interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione nel sistema scolastico e formativo degli alunni handicappati nonchè di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.
2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma, stipulati fra Enti locali, organi scolastici e aziende unità sanitarie locali, finalizzati a una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.
3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:
a) i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica e le aziende unità sanitarie locali - agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonchè di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
b) le aziende unità sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.
Art. 7
Destinatari degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:
a) dei frequentanti le scuole statali e dei frequentanti le scuole non statali;
b) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati ai fini del conseguimento di titoli di studio;
c) dei frequentanti i corsi di formazione professionale di base, superiore, continua e permanente, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, comprese le persone in stato di detenzione.
Art. 8
Requisiti per la qualificazione delle scuole non statali ai fini degli interventi per il diritto allo studio
1. Al fine di partecipare agli interventi per la qualificazione del diritto allo studio, le scuole non statali, senza fini di lucro, devono possedere, oltre a quelli previsti dalla legislazione vigente, i seguenti requisiti:
a) assicurare la pubblicità dei bilanci;
b) applicare al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) i contratti collettivi nazionali di categoria e di settore, fatta salva in ogni caso la normativa statale relativa ad attività diversamente qualificate;
c) disporre di organi collegiali analoghi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;
d) accettare le iscrizioni di tutti gli alunni che ne facciano richiesta, senza discriminazione alcuna;
e) adeguare, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alla determinazione dei curricoli, all'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, in conformità con la normativa nazionale;
f) rispettare la libertà di insegnamento.

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