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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 27 maggio 1999

Titolo IV
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 12
Assegni di studio
1. Al fine di assicurare pari opportunità di trattamento, la Regione interviene a favore di studenti in disagiate condizioni economiche, frequentanti la scuola dell'obbligo, e degli studenti meritevoli ed in disagiate condizioni economiche, frequentanti gli altri gradi di scuola, residenti nel territorio regionale, attraverso l'attribuzione di assegni di studio.
2. L'assegno di studio al fine di favorire il successo scolastico servirà a coprire una percentuale non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute dagli allievi iscritti e frequentanti le scuole statali e non statali, nonchè a corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative, con sede nel territorio regionale, che non abbiano fini di lucro e che rilascino titoli aventi valore legale o qualifiche professionali.
3. La percentuale di copertura delle spese di cui al comma precedente potrà essere elevata fino al 90% qualora si tratti di alunni valutati, dagli organi collegiali competenti della scuola frequentata, di concerto con le strutture per i servizi sociali del Comune di residenza, a rischio di abbandono scolastico a causa della condizione economica della famiglia di appartenenza.
4. Le modalità per la definizione degli interventi, per l'individuazione dei beneficiari e per la concessione degli assegni di studio, ivi inclusa la definizione dell'importo massimo erogabile per ciascun ordine e grado di scuola frequentata, sono definiti con atto del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sulla base dei criteri di cui al successivo comma.
5. Gli assegni di studio dovranno essere rapportati al numero dei frequentanti le scuole statali, le scuole non statali e le agenzie formative, a tutte le spese sostenute, al reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo i criteri e le modalità stabilite dal DPCM 30 aprile 1997, " Uniformità di trattamento del diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2/12/91 n. 390 Sito esterno " nonchè in relazione al grado e ordine di scuola.
6. Le Province ed i Comuni possono intervenire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
7. La Giunta regionale provvede alla definizione di parametri oggettivi in base ai quali procede alla ripartizione delle risorse per gli interventi di cui al presente articolo alle Province.
8. Le Province, in base a quanto previsto al comma 4, provvedono all'emanazione di appositi bandi per l'assegnazione degli assegni di studio e trasferiscono ai Comuni interessati le risorse per la concessione degli assegni stessi ai beneficiari.
Art. 13
Contribuzione dell'utenza
1. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 2, 3, 4 e 5 con contributi rapportati alle proprie condizioni economiche.
2. I Comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali contributi.
Art. 14
Uso delle strutture
1. In attuazione dell'art. 38 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e dell'art. 12 della Legge n. 517 del 4 agosto 1977 Sito esterno, con riferimento alla Legge n. 845 del 21 dicembre 1978 Sito esterno sulla formazione professionale, per conseguire le finalità della presente legge gli Enti locali e le competenti autorità scolastiche promuovono una reale e piena utilizzazione delle strutture e delle attrezzature scolastiche e per il diritto allo studio, ivi compresi i mezzi adibiti al trasporto scolastico, in conformità con le norme vigenti in materia, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
2. Possono essere altresì stipulate convenzioni tra Enti locali, enti pubblici e privati, istituzioni scolasti che, universitarie e agenzie formative per mettere a disposizione della scuola servizi e strutture culturali, scientifiche, sportive, ricreative, nonchè strutture ed attrezzature della formazione professionale.

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