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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 10

DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 27 maggio 1999

Titolo V
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Art. 15
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 16
Abrogazioni
1. E' abrogata la legge regionale 28 agosto 1978, n. 34: " Assegnazione di fondi ai Comuni in materia di diritto allo studio, trasporti scolastici ed assistenza estiva ai minori, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto-legge 29/12/1977, n. 946 Sito esterno, convertito con modificazione nella Legge 27 febbraio 1978, n. 43 Sito esterno " e successive modificazioni.
2. Sono abrogati gli artt. 3 e 4 della legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48 " Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicaps ".
3. E' abrogata la legge regionale 24 aprile 1995, n. 52 " Integrazioni alla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 'Diritto allo studiò ".
5. Sono abrogate inoltre le norme incompatibili con la presente legge.
Art. 17
Norme transitorie
1. Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma annuale di cui all'art. 9, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate dall'art. 16.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, gli indirizzi di cui all'art. 9, comma 2, comprenderanno il programma annuale previsto allo stesso articolo.

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