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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 11

NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' RICETTIVA DIRETTA ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI PER L'OSPITALITA' " BED AND BREAKFAST "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 29 giugno 1999

Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta disposizioni in materia di strutture ricettive ad integrazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 34 e successive modifiche al fine di qualificare lo sviluppo dell'attività turistica ricettiva in tutte le sue forme.
2. La permanenza degli ospiti nelle strutture ricettive " Bed and Breakfast " non potrà superare i 30 giorni consecutivi.
3. Costituisce attività ricettiva a conduzione familiare " Bed and Breakfast ", l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata in non più di quattro stanze dell'unità abitativa ad uso residenziale e con un massimo di 10 posti letto.

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