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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 11

NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' RICETTIVA DIRETTA ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI PER L'OSPITALITA' " BED AND BREAKFAST "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 29 giugno 1999

Art. 2
Esercizio dell'attività
1. L'attività dovrà essere svolta in via prioritaria in costruzioni unifamiliari con ingresso autonomo, ovvero in edifici con più unità immobiliari previa approvazione dell'assemblea condominiale.
2. I locali delle unità di cui al comma 1 adibiti ad attività ricettiva devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale e dal Regolamento d'igiene. Qualora l'attività si svolga in più di una stanza dovranno comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa.
3. L'esercizio dell'attività " Bed and Breakfast " non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari o i possessori delle unità abitative l'obbligo di residenza nelle medesime.

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