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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 11

NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' RICETTIVA DIRETTA ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI PER L'OSPITALITA' " BED AND BREAKFAST "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 29 giugno 1999

Art. 3
Adempimenti amministrativi
1. L'attività ricettiva " Bed and Breakfast " può essere intrapresa previa denuncia d'inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno e successive modifiche, da inviare al Comune territorialmente competente.
2. L'esercizio dell'attività " Bed and Breakfast " non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno.
3. Chi esercita l'attività ricettiva " Bed and Breakfast " è tenuto altresì a comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, al Comune ed alla Provincia, il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica, ed entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura dell'attività con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. La Provincia sulla base di tale comunicazione redige annualmente l'elenco di attività ricettive " Bed and Breakfast ", comprensivo dei prezzi praticati, ai fini dell'attività di informazione turistica, dandone comunicazione alla Regione. Copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.
5. La Provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività.

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