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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 11

NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' RICETTIVA DIRETTA ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI PER L'OSPITALITA' " BED AND BREAKFAST "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 29 giugno 1999

Art. 4
Norma finale
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L.R. 4 marzo 1998, n. 7, le direttive applicative del " Programma poliennale " deliberato dalla Giunta regionale indicheranno i criteri ed i limiti per il cofinanziamento di iniziative di promozione e/o commercializzazione turistica relative al " Bed and Breakfast ". I soggetti che esercitano attività ricettiva di cui alla presente legge, potranno accedere ai cofinanziamenti suddetti a condizione che siano soci delle unioni di cui all'art. 13 della medesima L.R. 7/98.

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