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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 11

NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' RICETTIVA DIRETTA ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI PER L'OSPITALITA' " BED AND BREAKFAST "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 29 giugno 1999

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Esercizio dell'attività
Art. 3 - Adempimenti amministrativi
Art. 4 - Norma finale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta disposizioni in materia di strutture ricettive ad integrazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 34 e successive modifiche al fine di qualificare lo sviluppo dell'attività turistica ricettiva in tutte le sue forme.
2. La permanenza degli ospiti nelle strutture ricettive " Bed and Breakfast " non potrà superare i 30 giorni consecutivi.
3. Costituisce attività ricettiva a conduzione familiare " Bed and Breakfast ", l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata in non più di quattro stanze dell'unità abitativa ad uso residenziale e con un massimo di 10 posti letto.
Art. 2
Esercizio dell'attività
1. L'attività dovrà essere svolta in via prioritaria in costruzioni unifamiliari con ingresso autonomo, ovvero in edifici con più unità immobiliari previa approvazione dell'assemblea condominiale.
2. I locali delle unità di cui al comma 1 adibiti ad attività ricettiva devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale e dal Regolamento d'igiene. Qualora l'attività si svolga in più di una stanza dovranno comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa.
3. L'esercizio dell'attività " Bed and Breakfast " non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari o i possessori delle unità abitative l'obbligo di residenza nelle medesime.
Art. 3
Adempimenti amministrativi
1. L'attività ricettiva " Bed and Breakfast " può essere intrapresa previa denuncia d'inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno e successive modifiche, da inviare al Comune territorialmente competente.
2. L'esercizio dell'attività " Bed and Breakfast " non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno.
3. Chi esercita l'attività ricettiva " Bed and Breakfast " è tenuto altresì a comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, al Comune ed alla Provincia, il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica, ed entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura dell'attività con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. La Provincia sulla base di tale comunicazione redige annualmente l'elenco di attività ricettive " Bed and Breakfast ", comprensivo dei prezzi praticati, ai fini dell'attività di informazione turistica, dandone comunicazione alla Regione. Copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.
5. La Provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività.
Art. 4
Norma finale
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L.R. 4 marzo 1998, n. 7, le direttive applicative del " Programma poliennale " deliberato dalla Giunta regionale indicheranno i criteri ed i limiti per il cofinanziamento di iniziative di promozione e/o commercializzazione turistica relative al " Bed and Breakfast ". I soggetti che esercitano attività ricettiva di cui alla presente legge, potranno accedere ai cofinanziamenti suddetti a condizione che siano soci delle unioni di cui all'art. 13 della medesima L.R. 7/98.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 25 giugno 1999 VASCO ERRANI

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