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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 29 giugno 1999

Art. 2
Autorizzazioni per il commercio mediante l'utilizzo di posteggi
1. L'autorizzazione ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno è rilasciata dal Sindaco, o suo delegato, del Comune nel cui territorio è situato un posteggio destinato alla vendita su area pubblica, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio.
2. Nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività. Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi e relative autorizzazioni, fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore della presente legge.
3. I posteggi liberi sono assegnati sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale e previa pubblicizzazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
4. I criteri comunali per l'assegnazione pluriennale dei posteggi agli agricoltori tengono prioritariamente conto del numero di presenze maturate sul mercato o sulla fiera e, in subordine, dell'anzianità di attività dell'operatore. L'assegnazione dei posteggi per la vendita della produzione agricola può avere, in relazione alla stagionalità cui questa è soggetta, validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, ed in tal caso le presenze sono calcolate in proporzione a detta validità.

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