LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
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BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 29 giugno 1999
Art. 3
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
1. Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella regione Emilia-Romagna gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:
a) nella regione Emilia-Romagna, ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998
;
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b) in qualunque regione italiana, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998
.
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2. È fatta salva la validità delle autorizzazioni corrispondenti a quelle di cui alla lett. b) del comma 1, rilasciate da un paese appartenente all'Unione Europea.
3. Il Comune nel quale il richiedente ha la residenza o la sede legale rilascia l'autorizzazione all'esercizio della vendita su aree pubbliche in forma itinerante di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998
.
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4. L'attività di vendita itinerante, fatte salve le deroghe stabilite dai Comuni, può essere effettuata:
a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.
5. Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.