LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 29 giugno 1999
Art. 4
Trasferimenti, reintestazioni e volturazioni
1. L'operatore titolare di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche deve aggiornare entro 180 giorni i titoli autorizzativi in suo possesso nel caso trasferisca la residenza o la sede legale in altro Comune.
2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998 . La domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate con l'autorizzazione e la relativa richiesta di voltura è inviata:
a) al Sindaco del Comune sede di posteggio, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98 ;
b) al Sindaco del Comune di residenza del subentrante, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98 ;
c) al Comune dell'Emilia-Romagna che ha effettuato il rilascio dell'autorizzazione all'itinerantato per i residenti fuori Regione.