LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
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BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 29 giugno 1999
Art. 4
Trasferimenti, reintestazioni e volturazioni
1. L'operatore titolare di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche deve aggiornare entro 180 giorni i titoli autorizzativi in suo possesso nel caso trasferisca la residenza o la sede legale in altro Comune.
2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998
. La domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività.
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3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate con l'autorizzazione e la relativa richiesta di voltura è inviata:
a) al Sindaco del Comune sede di posteggio, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98
;
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b) al Sindaco del Comune di residenza del subentrante, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98
;
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c) al Comune dell'Emilia-Romagna che ha effettuato il rilascio dell'autorizzazione all'itinerantato per i residenti fuori Regione.