LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 29 giugno 1999
Art. 5
Revoca dell'autorizzazione e sanzioni
1. Il regolamento comunale di cui al comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 deve prevedere l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114 del 1998 ;
b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato;
c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare.
3. Qualora il Comune debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato senza oneri per l'amministrazione un nuovo posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
4. Il Comune deve prevedere, ai sensi del comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 , che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la mancata presenza per tre anni consecutivi in un mercato o in una fiera comporti l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.