LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 29 giugno 1999
Art. 6
Mercati e fiere
1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, e le fiere di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 27 del D. Lgs. n. 114 del 1998 si definiscono:
a) ordinari, quando non vi sono limitazioni alle merceologie dei posteggi o le limitazioni non superano il due per cento degli stessi;
b) a merceologia esclusiva, quando le merceologie ammesse sono individuate in modo preciso dal regolamento comunale;
c) straordinari, quando trattasi di mercati che si tengono occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori in giorni diversi dal normale mercato, ovvero quando trattasi di fiere all'atto della cui istituzione non è previsto si ripetano con le stesse modalità per più di due volte.
2. Nelle fiere straordinarie il Comune può richiedere agli operatori particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il contesto urbano o per il tema della fiera.
3. Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i diversi paesi dell'Unione Europea il Comune può prevedere posteggi temporanei aggiuntivi riservati ad operatori comunitari o manifestazioni fieristiche apposite.
4. Ai sensi dei commi 13 e 15 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 , il Comune provvede, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 7, alla istituzione o soppressione dei mercati e delle fiere, alla determinazione dei giorni in cui essi si svolgono, alla determinazione del numero dei posteggi, allo spostamento di posteggio, alla determinazione dei giorni e delle date di svolgimento dei mercati e delle fiere sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
5. Qualora il Comune sopprima una fiera perdono efficacia le relative concessioni dei posteggi.
6. I consorzi di operatori possono mettere a disposizione del Comune per dieci anni aree private aventi destinazione urbanistica ad uso commerciale per l'istituzione di mercati o fiere. In caso di accettazione da parte del Comune e previa apposita convenzione, i consorziati possono acquisire il diritto all'assegnazione dei posteggi nella quota definita in convenzione. Al cessare della disponibilità dell'area decadono tutte le concessioni di posteggio rilasciate.
7. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando la possibilità di affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio nel mercato o nella fiera, o ad altri soggetti esterni.
8. I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il due per cento nei mercati e il quattro per cento nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti. Il presente comma non si applica ai mercati e alle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.
9. Il Comune stabilisce i modi e i tempi per la presentazione delle domande per la partecipazione alle fiere dei non titolari di posteggio, sulla base delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale.