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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12

Art. 2

(sostituito comma 2 da art. 2 L.R. 24 maggio 2013, n. 4)

Autorizzazioni per il commercio mediante l'utilizzo di posteggi
1. L'autorizzazione ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno è rilasciata dal Sindaco, o suo delegato, del Comune nel cui territorio è situato un posteggio destinato alla vendita su area pubblica, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio.
2. Nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento. Le concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) restano efficaci fino alla prima scadenza delle stesse.
3. I posteggi liberi sono assegnati sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale e previa pubblicizzazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
4. I criteri comunali per l'assegnazione pluriennale dei posteggi agli agricoltori tengono prioritariamente conto del numero di presenze maturate sul mercato o sulla fiera e, in subordine, dell'anzianità di attività dell'operatore. L'assegnazione dei posteggi per la vendita della produzione agricola può avere, in relazione alla stagionalità cui questa è soggetta, validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, ed in tal caso le presenze sono calcolate in proporzione a detta validità.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, limitatamente all'anno 2018, coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3 della presente legge, negli anni dal 2013 al 2017 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino. I tesserini rilasciati nell'anno 2017 conservano efficacia per tutto l'anno 2018, fino alla completa vidimazione degli spazi.

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