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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/12/2018
2. Testo Coordinato18/07/2017
3. Testo Coordinato23/12/2016
4. Testo Coordinato29/07/2016
5. Testo Coordinato30/07/2015
6. Testo Coordinato24/05/2013
7. Testo Originale29/06/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 31/07/2020

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12

Art. 1
Oggetto e disciplina generale
1. La presente legge disciplina, ai sensi del titolo X del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 Sito esterno, l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce, previa consultazione con i rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio:
a) le comunicazioni che i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione concernenti i mercati e le fiere;
b) i criteri per l'assegnazione dei posteggi liberi di cui al comma 3 dell'art. 2, nel rispetto della priorità di cui all'ultimo alinea del comma 13 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno;
c) gli indirizzi in materia di orari di vendita, ai sensi del comma 12 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 Sito esterno;
d) i modi e i tempi per la presentazione delle domande per la partecipazione alle fiere ai sensi del comma 9 dell'art. 6;
e) le modalità ed i termini con cui i Comuni devono trasformare d'ufficio le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della L.28 marzo 1991, n. 112 Sito esterno o ai sensi della L. 19 maggio 1976, n. 398 Sito esterno nell'autorizzazione di cui alla presente legge ed i termini entro i quali l'operatore è tenuto al ritiro del nuovo titolo al fine di poter operare sul posteggio;
f) le condizioni ed i termini ai quali i Comuni si devono attenere per imputare le presenze effettuate dagli operatori;
g) i criteri ai quali i Comuni si devono attenere per la formazione delle graduatorie dei mercati e delle fiere per gli operatori concessionari di posteggio.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, limitatamente all'anno 2018, coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3 della presente legge, negli anni dal 2013 al 2017 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino. I tesserini rilasciati nell'anno 2017 conservano efficacia per tutto l'anno 2018, fino alla completa vidimazione degli spazi.

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