LEGGE REGIONALE 25 giugno 1999, n. 12
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114
INDICE
Art. 1 - Oggetto e disciplina generale
Art. 2 - Autorizzazioni per il commercio mediante l'utilizzo di posteggi
Art. 3 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Art. 4 - Trasferimenti, reintestazioni e volturazioni
Art. 5 - Revoca dell'autorizzazione e sanzioni
Art. 6 - Mercati e fiere
Art. 7 - Aree pubbliche per l'esercizio del commercio
Art. 7 bis - Hobbisti
Art. 7 ter - Norme transitorie in materia di commercio in forma hobbistica su aree pubbliche
Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 9 - Abrogazioni di leggi
Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e disciplina generale
1. La presente legge disciplina, ai sensi del titolo X del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 , l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce, previa consultazione con i rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio:
a) le comunicazioni che i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione concernenti i mercati e le fiere;
b) i criteri per l'assegnazione dei posteggi liberi di cui al comma 3 dell'art. 2, nel rispetto della priorità di cui all'ultimo alinea del comma 13 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998 ;
c) gli indirizzi in materia di orari di vendita, ai sensi del comma 12 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 ;
d) i modi e i tempi per la presentazione delle domande per la partecipazione alle fiere ai sensi del comma 9 dell'art. 6;
e) le modalità ed i termini con cui i Comuni devono trasformare d'ufficio le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della L.28 marzo 1991, n. 112 o ai sensi della L. 19 maggio 1976, n. 398 nell'autorizzazione di cui alla presente legge ed i termini entro i quali l'operatore è tenuto al ritiro del nuovo titolo al fine di poter operare sul posteggio;
f) le condizioni ed i termini ai quali i Comuni si devono attenere per imputare le presenze effettuate dagli operatori;
g) i criteri ai quali i Comuni si devono attenere per la formazione delle graduatorie dei mercati e delle fiere per gli operatori concessionari di posteggio.
Art. 2
Autorizzazioni per il commercio mediante l'utilizzo di posteggi
1. L'autorizzazione ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 è rilasciata dal Sindaco, o suo delegato, del Comune nel cui territorio è situato un posteggio destinato alla vendita su area pubblica, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio.
2. Nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento. Le concessioni di posteggio in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) restano efficaci fino alla prima scadenza delle stesse.
3. I posteggi liberi sono assegnati sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale e previa pubblicizzazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
4. I criteri comunali per l'assegnazione pluriennale dei posteggi agli agricoltori tengono prioritariamente conto del numero di presenze maturate sul mercato o sulla fiera e, in subordine, dell'anzianità di attività dell'operatore. L'assegnazione dei posteggi per la vendita della produzione agricola può avere, in relazione alla stagionalità cui questa è soggetta, validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, ed in tal caso le presenze sono calcolate in proporzione a detta validità.
Art. 3
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
1. Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella regione Emilia-Romagna gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:
a) ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 114 del 1998 ;
b) in qualunque regione italiana, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 .
2. È fatta salva la validità delle autorizzazioni corrispondenti a quelle di cui alla lett. b) del comma 1, rilasciate da un paese appartenente all'Unione Europea.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998 .
4. L'attività di vendita itinerante, fatte salve le deroghe stabilite dai Comuni, può essere effettuata:
a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.
5. Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.
Art. 4
Trasferimenti, reintestazioni e volturazioni
1. L'operatore titolare di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche deve aggiornare entro 180 giorni i titoli autorizzativi in suo possesso nel caso trasferisca la residenza o la sede legale in altro Comune.
2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale, salvo il caso che si intenda esercitare direttamente l'attività. L'impresa cedente e quella cessionaria devono aver adempiuto al pagamento di tutti i tributi locali, a pena di inammissibilità della domanda di reintestazione dell'autorizzazione. La domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate con l'autorizzazione e la relativa richiesta di voltura è inviata:
a) al Sindaco del Comune sede di posteggio, per le aziende dotate di autorizzazioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98 ;
b) al Sindaco del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998, per le imprese dotate di autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 114 del 1998 ;
c) abrogata.
Art. 5
Revoca dell'autorizzazione e sanzioni
1. L'esercente ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'esercizio del commercio su aree pubbliche solo le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 corredate dai numeri di partita IVA e di iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, oppure da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della partita IVA e l'iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, in originale o nelle altre forme ammesse dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). L'esercizio del commercio su aree pubbliche è comunque consentito ai soggetti abilitati nelle forme previste dalle altre regioni italiane. Resta fermo quanto disposto dalla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche).
1 bis. In caso di violazione delle disposizioni contenute al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998 .
2. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 ;
b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, per comprovata necessità dell'interessato;
c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata e per tre anni consecutivi nelle fiere, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza.
c bis) non risulti iscritto al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, per omessa iscrizione a seguito dell'avvio dell'attività o per intervenuta cancellazione ad attività intrapresa.
2 bis. I titoli abilitativi revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di revoca e, se diverso dal Comune che ha rilasciato i titoli autorizzativi, lo stesso provveda a dargli comunicazione sia della revoca sia del deposito dei titoli.
3. Qualora il Comune debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato senza oneri per l'amministrazione un nuovo posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
4. Il Comune deve prevedere, ai sensi del comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 , che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la mancata presenza per tre anni consecutivi in un mercato o in una fiera comporti l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
4 bis. Nel caso in cui revochi un'autorizzazione di cui all'articolo 2 per motivi di pubblica utilità, oppure non riassegni, alla scadenza del periodo di concessione, il posteggio cui essa afferisce, il Comune rilascia al titolare un'autorizzazione di cui all'articolo 3, sulla quale sono trasferite le presenze maturate con la precedente autorizzazione di cui all'articolo 2.
4 ter. Qualora, alla scadenza del periodo di concessione, il Comune riduca il numero dei posteggi di un mercato o di una fiera, la riassegnazione dei posteggi tiene conto delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g).
Art. 6
Mercati e fiere
1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, e le fiere di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 27 del D. Lgs. n. 114 del 1998 si definiscono:
a) ordinari, quando non vi sono limitazioni alle merceologie dei posteggi o le limitazioni non superano il due per cento degli stessi;
b) a merceologia esclusiva, quando le merceologie ammesse sono individuate in modo preciso dal regolamento comunale;
c) straordinari, quando trattasi di mercati che si tengono occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori in giorni diversi dal normale mercato, ovvero quando trattasi di fiere all'atto della cui istituzione non è previsto si ripetano con le stesse modalità per più di due volte;
c bis) mercatini degli hobbisti: i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non professionali del commercio, non in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'articolo 7 bis;
c ter) mercatini storici con hobbisti: i mercatini degli hobbisti che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, si svolgono da almeno dieci anni nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e nei Comuni con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti istituiti, negli ultimi 5 anni, per fusione di Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. La Giunta regionale approva le modalità per l'individuazione dei mercatini storici con hobbisti. L'elenco di tali manifestazioni è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. I mercatini storici con hobbisti sono disciplinati dall'articolo 7 bis;
2. Nelle fiere straordinarie il Comune può richiedere agli operatori particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il contesto urbano o per il tema della fiera.
3. Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i diversi paesi dell'Unione Europea il Comune può prevedere posteggi temporanei aggiuntivi riservati ad operatori comunitari o manifestazioni fieristiche apposite.
4. Ai sensi dei commi 13 e 15 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 , il Comune provvede, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 7, alla istituzione o soppressione dei mercati e delle fiere, alla determinazione dei giorni in cui essi si svolgono, alla determinazione del numero dei posteggi, allo spostamento di posteggio, alla determinazione dei giorni e delle date di svolgimento dei mercati e delle fiere sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
5. Qualora il Comune sopprima una fiera perdono efficacia le relative concessioni dei posteggi.
6. I consorzi di operatori possono mettere a disposizione del Comune per dieci anni aree private aventi destinazione urbanistica ad uso commerciale per l'istituzione di mercati o fiere. In caso di accettazione da parte del Comune e previa apposita convenzione, i consorziati possono acquisire il diritto all'assegnazione dei posteggi nella quota definita in convenzione. Al cessare della disponibilità dell'area decadono tutte le concessioni di posteggio rilasciate.
7. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando la possibilità di affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio nel mercato o nella fiera, o ad altri soggetti esterni.
8. I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il due per cento nei mercati e il quattro per cento nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti. Il presente comma non si applica ai mercati e alle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.
9. Il Comune stabilisce i modi e i tempi per la presentazione delle domande per la partecipazione alle fiere dei non titolari di posteggio, sulla base delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale.
Art. 7
Aree pubbliche per l'esercizio del commercio
1. I Comuni definiscono le aree e il numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, secondo i seguenti criteri:
a) idoneità delle aree mercatali sotto il profilo della dotazione di servizi igienici e di impianti adeguati per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;
b) localizzazione in aree che permettano un facile accesso ai consumatori e idonee vie di fuga o di passaggio dei mezzi di emergenza;
c) impatto positivo sul tessuto economico e commerciale, tenuto conto della densità della rete distributiva, della popolazione residente e fluttuante come volano di ulteriori attività e per combattere la desertificazione commerciale;
d) favorire le zone in via di espansione urbana, le zone turistiche e montane, le frazioni con meno di 3000 abitanti;
e) salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale come previsto dal comma 16 dell'art. 28 del D. Lgs n. 114 del 1998 , anche attraverso la definizione delle merceologie e delle strutture di vendita ammesse;
f) salvaguardia e riqualificazione delle aree esistenti, attraverso il trasferimento in altre aree pubbliche o private dei posteggi che congestionano il traffico veicolare o che intralciano il passaggio dei pedoni;
g) presenza di adeguate condizioni viarie e di parcheggio o di trasporto pubblico;
h) superficie dei posteggi adeguata all'esercizio dell'attività, anche in relazione alla localizzazione del posteggio.
Art. 7 bis
Hobbisti
1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti gli operatori non professionali del commercio che non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis) e lettera c ter).
2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 . È fatta comunque salva la partecipazione degli operatori professionali alle manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale).
3. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a trenta appositi spazi per la vidimazione, di cui dieci per la partecipazione a mercatini degli hobbisti e venti per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione. Esauriti gli spazi per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, eventuali spazi non utilizzati per la partecipazione a mercatini degli hobbisti possono essere utilizzati per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti.
4. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 , il Comune revoca il titolo abilitativo costituito dal tesserino.
5. Il tesserino identificativo ha validità di un anno ed è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di quattro anni, anche non consecutivi; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 100,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto, unitamente all'elenco della merce in esposizione, durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.
6. Gli hobbisti abilitati secondo le modalità di cui al comma 3 partecipano ad un massimo di trenta manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.
7. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, il controllo e la vidimazione spettano al Comune ospitante, che ne stabilisce le modalità operative.
8. I Comuni istituiscono i mercatini degli hobbisti e i mercatini storici con hobbisti secondo i principi e il procedimento indicati all'articolo 7, prevedendo che la partecipazione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, tenendo conto della partecipazione di operatori in possesso di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche. I Comuni trasmettono annualmente alla Regione gli elenchi dei tesserini rilasciati, dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti svoltisi sul proprio territorio e degli hobbisti che hanno partecipato a ciascuna manifestazione, nonché un elenco riepilogativo concernente l'attività di vigilanza svolta e le sue risultanze. I dati sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza .
9. È responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione, con le relative sanzioni di cui al comma 11.
10. Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00; in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 1.000,00. Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998 , e relative sanzioni. Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico e l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti.
11. Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo di cui al comma 3 o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998 . Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 56 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) e del regolamento regionale 29 luglio 2004, n. 20 (Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6).
12. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 nei seguenti casi:
a) assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;
b) mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco;
c) vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00.
13. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.
13 bis. Sono esentate dalle prescrizioni del presente articolo:
a) le manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto;
b) le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciale;
c) le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte all'anno.
13 ter. abrogato.
Art. 7 ter
Norme transitorie in materia di commercio in forma hobbistica su aree pubbliche
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 bis, limitatamente all'anno 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 che ha comportato la sospensione dell'attività mercatale, sono previste le seguenti disposizioni transitorie:
a) i nuovi tesserini identificativi da hobbista conformi al modello previsto dall'articolo 7 bis, commi 3 e 5, rilasciati anteriormente alla data del 1° luglio 2020, conservano la loro efficacia fino alla completa vidimazione degli spazi e comunque non oltre il 30 giugno 2021;
b) i nuovi tesserini identificativi da hobbista conformi al modello previsto dall'articolo 7 bis, commi 3 e 5, rilasciati negli anni 2019 e 2020, non sono tenuti in considerazione ai fini del conteggio del numero massimo di tesserini rilasciabili per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare di cui all'articolo 7 bis, comma 5.
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni:
a) compilano e approvano, ove mancanti, le graduatorie delle presenze nei mercati e nelle fiere;
b) approvano la sanatoria dei mercati e delle fiere non ancora regolarizzati;
c) approvano il regolamento dei mercati e delle fiere;
d) possono determinare la tipologia merceologica dei singoli posteggi, ai sensi del comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 .
2. La Regione esercita il potere sostitutivo per i Comuni inadempienti ai sensi del comma 18 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114 del 1998 , secondo quanto previsto dall'art. art. 32 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 come modificata dall'art. 36 della L. R. 21 aprile 1999, n. 3.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1.
4. In attuazione del comma 2 dell'art. 30 del D. Lgs. n. 114 del 1998 , fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all'entrata in vigore della presente legge per l'assegnazione dei posteggi liberi, per gli orari di vendita e per l'imputazione delle presenze effettuate dagli operatori. Per gli operatori delle fiere la normativa previgente relativa alla modalità di partecipazione continua ad applicarsi per ulteriori 90 giorni a partire da detto termine.
5. Agli operatori che hanno partecipato a tutte le edizioni di una fiera nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, il Comune sede di posteggio rilascia, a richiesta dell'interessato, l'autorizzazione e la concessione decennale di cui all'art. 2 per il posteggio utilizzato.
6. Ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la normativa previgente.
Art. 9
Abrogazioni di leggi
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
Art. 10
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.