LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 5 luglio 1999
Art. 1
Finalità
1. La Regione riconosce lo spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.
2. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge fissa gli obiettivi, le forme del concorso al loro perseguimento da parte dei soggetti istituzionali e individua le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali e di danza, nonché cinematografiche e audiovisive - di seguito denominate spettacolo - ponendo il pluralismo culturale e la qualità artistica a fondamento di esse.
3. La Regione orienta gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità ed alla formazione del pubblico, perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.