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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 5 luglio 1999

Art. 3
Funzioni di Province e Comuni
1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione:
a) promuovono la formazione del pubblico e l'attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;
b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili;
c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;
d) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, sostenendo la cultura e la presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti.
2. Le Province e i Comuni concorrono altresì alla definizione dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione nella medesima materia.
3. I Comuni in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:
a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
b) svolgono, anche tramite forme associative, i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati;
c) attuano interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;
d) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;
e) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti.
4. Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche dalle Province, d'intesa con i Comuni, nell'ambito degli accordi di cui al comma 3 dell'art. 7.

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