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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 5 luglio 1999

Art. 5
Programma regionale
1. Il Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo. La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'art. 6, dalla Conferenza Regione - Autonomie locali e dalle associazioni di categoria.
2. Il programma poliennale in particolare prevede:
a) le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie di intervento;
b) gli obiettivi e i criteri per la definizione degli accordi con gli enti locali;
c) i contenuti e i criteri della convenzione tipo;
d) i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni e accordi;
e) le modalità di attuazione degli interventi diretti di cui all'art. 8;
f) gli obiettivi da perseguire con gli interventi di cui all'art. 9.
3. La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le quote di fondi da destinare ad interventi ovvero a contributi regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.

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