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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2014, n. 20

Art. 6
Comitato scientifico
1. È istituito il Comitato scientifico per lo spettacolo, composto da un massimo di cinque esperti. Il Comitato è strumento della Giunta regionale con funzioni consultive relativamente alla valutazione qualitativa dei programmi culturali dei soggetti operanti in regione e di raccordo con analoghi organismi nazionali ed internazionali.
2. La composizione, le modalità di funzionamento e i compensi del Comitato scientifico per lo spettacolo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

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