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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2022
2. Testo Coordinato29/07/2021
3. Testo Coordinato06/11/2019
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato16/07/2018
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato30/07/2015
8. Testo Coordinato16/07/2015
9. Testo Coordinato20/12/2013
10. Testo Coordinato23/07/2010
11. Testo Coordinato19/02/2008
12. Testo Coordinato26/07/2007
13. Testo Coordinato28/02/2006
14. Testo Originale28/12/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 23/07/2014

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2014, n. 20

Art. 7
Convenzioni e accordi
1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma pluriennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui al comma 1 dell'art. 4, aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al presente articolo.
2. La Regione, anche su indicazione degli enti Locali, può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:
a) le attività e i progetti da realizzare;
b) oneri a carico dei firmatari;
c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.
3. La Regione può concludere accordi con gli enti locali ai sensi dell'art. 15 della L.7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno. Gli accordi hanno di norma carattere pluriennale e ambito provinciale o interprovinciale, e indicano:
a) le attività e i progetti da realizzare;
b) i soggetti attuatori;
c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori;
d) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della L.241 del 1990 Sito esterno.

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