LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.