LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
Comitato scientifico
1. È istituito il Comitato scientifico per lo spettacolo, composto da un massimo di cinque esperti. Il Comitato è strumento della Giunta regionale con funzioni consultive relativamente alla valutazione qualitativa dei programmi culturali dei soggetti operanti in regione e di raccordo con analoghi organismi nazionali ed internazionali.
2. La composizione, le modalità di funzionamento e i compensi del Comitato scientifico per lo spettacolo sono stabiliti dalla Giunta regionale.