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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

Art. 7
Convenzioni e accordi
1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma pluriennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui al comma 1 dell'art. 4, aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al presente articolo.
2. La Regione, anche su indicazione degli enti Locali, può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:
a) le attività e i progetti da realizzare;
b) oneri a carico dei firmatari;
c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.
3. La Regione può concludere accordi con gli enti locali ai sensi dell'art. 15 della L.7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno. Gli accordi hanno di norma carattere pluriennale e ambito provinciale o interprovinciale, e indicano:
a) le attività e i progetti da realizzare;
b) i soggetti attuatori;
c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori;
d) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della L.241 del 1990 Sito esterno.

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