LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
(abrogata lett. a) comma 1 da art. 14 L.R. 23 luglio 2014, n. 20)
Attività dirette della Regione
1. Oltre agli interventi indicati all'art. 7 la Regione provvede direttamente all'organizzazione di attività:
a) abrogata.
b) di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, anche con la collaborazione di enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale.
2. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti nonché a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.
3. La Regione può realizzare i propri interventi diretti anche avvalendosi degli enti o delle società, operanti nel settore dello spettacolo, ai quali partecipa.