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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO

Art. 9
Interventi per spese di investimento
1. La Regione concede contributi a enti locali e a soggetti pubblici e privati operanti nel settore dello spettacolo per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.
2. I contributi di cui al comma 2 dell'art. 4 possono essere concessi in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile e in conto interessi in forma attualizzata nella misura non superiore al 40% del tasso applicato dall'istituto di credito concedente.
3. In coerenza con il programma pluriennale, la Giunta Regionale stabilisce le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4, i criteri e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi stessi, che comunque possono essere fruiti solo da soggetti che dispongono di risorse finanziarie adeguate alla realizzazione dell'intervento proposto. I contributi vengono definiti da piani d'intervento annuali approvati dalla Giunta, in relazione alle disponibilità di bilancio.

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