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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

Art. 3

(già aggiunto comma 4 bis. da art. 6 L.R. 16 luglio 2015, n. 11, poi sostituito intero articolo da art. 85 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Funzioni dei Comuni
1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge e dal programma regionale di cui all'articolo 5:
a) concorrono alla definizione dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo dal vivo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione;
b) promuovono l'attività di spettacolo dal vivo e la formazione del pubblico;
c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili che operano nello spettacolo dal vivo;
d) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati, o tramite associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate;
e) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università, in accordo con le amministrazioni competenti;
f) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
g) attuano interventi di realizzazione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo dal vivo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;
h) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;
i) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti.
2. Nell'ambito delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), compete ai Comuni e alle loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, realizzare aree di sosta temporanee per operatori di spettacolo viaggiante, regolamentandone con propri atti l'accesso, l'utilizzo ed il concorso ai costi delle stesse.

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