Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 29/12/2015 | ||
2. | 30/07/2015 | ||
3. | 16/07/2015 | ||
4. | 23/07/2014 | ||
5. | 05/07/1999 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 30/05/2024
LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 16 luglio 2015, n. 11 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 L.R. 30 maggio 2024, n. 3Art. 2
Disposizioni generali
1. La Regione, in concorso con gli enti locali, definisce la programmazione regionale e contribuisce alla definizione dei programmi nazionali delle attività di spettacolo, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio e promuove nuove attività e la circuitazione degli spettacoli.
2. La Regione e gli enti locali concorrono, nell'ambito delle proprie competenze, all'esercizio delle funzioni di programmazione, promozione, produzione e sviluppo delle attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche ed educative.
3. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea.
4. La Regione concorre altresì, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'
art. 8 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281 , a definire i requisiti della formazione degli operatori dello spettacolo.