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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/12/2015
2. Testo Coordinato30/07/2015
3. Testo Coordinato16/07/2015
4. Testo Coordinato23/07/2014
5. Testo Originale05/07/1999

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/05/2024

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13

Art. 2
Disposizioni generali
1. La Regione, in concorso con gli enti locali, definisce la programmazione regionale e contribuisce alla definizione dei programmi nazionali delle attività di spettacolo, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio e promuove nuove attività e la circuitazione degli spettacoli.
2. La Regione e gli enti locali concorrono, nell'ambito delle proprie competenze, all'esercizio delle funzioni di programmazione, promozione, produzione e sviluppo delle attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche ed educative.
3. La Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea.
4. La Regione concorre altresì, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all' art. 8 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281 Sito esterno, a definire i requisiti della formazione degli operatori dello spettacolo.

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