Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 29/12/2015 | |
2. | ![]() | 30/07/2015 | |
3. | ![]() | 16/07/2015 | |
4. | ![]() | 23/07/2014 | |
5. | ![]() | 05/07/1999 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 30/05/2024
LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 16 luglio 2015, n. 11 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 L.R. 30 maggio 2024, n. 3Art. 6
Comitato scientifico
1. È istituito il Comitato scientifico per lo spettacolo, composto da un massimo di cinque esperti. Il Comitato è strumento della Giunta regionale con funzioni consultive relativamente alla valutazione qualitativa dei programmi culturali dei soggetti operanti in regione e di raccordo con analoghi organismi nazionali ed internazionali.
2. La composizione, le modalità di funzionamento e i compensi del Comitato scientifico per lo spettacolo sono stabiliti dalla Giunta regionale.