Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 29/12/2015 | |
2. | ![]() | 30/07/2015 | |
3. | ![]() | 16/07/2015 | |
4. | ![]() | 23/07/2014 | |
5. | ![]() | 05/07/1999 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 30/05/2024
LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 16 luglio 2015, n. 11 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 L.R. 30 maggio 2024, n. 3Art. 8
(abrogata lett. a) comma 1 da art. 14 L.R. 23 luglio 2014, n. 20)
Attività dirette della Regione
1. Oltre agli interventi indicati all'art. 7 la Regione provvede direttamente all'organizzazione di attività:
a)
abrogata.
b) di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, anche con la collaborazione di enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale.
2. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti nonché a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata.
3. La Regione può realizzare i propri interventi diretti anche avvalendosi degli enti o delle società, operanti nel settore dello spettacolo, ai quali partecipa.