Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 29/12/2015 | |
2. | ![]() | 30/07/2015 | |
3. | ![]() | 16/07/2015 | |
4. | ![]() | 23/07/2014 | |
5. | ![]() | 05/07/1999 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 30/05/2024
LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 13
NORME IN MATERIA DI SPETTACOLO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 16 luglio 2015, n. 11 L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 L.R. 30 maggio 2024, n. 3Art. 9
(comma 2 sostituito da art. 7 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)
Interventi per spese di investimento
1. La Regione concede contributi a enti locali e a soggetti pubblici e privati operanti nel settore dello spettacolo per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.
2.
I contributi di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere concessi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata.
3. In coerenza con il programma pluriennale, la Giunta Regionale stabilisce le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4, i criteri e le priorità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi stessi, che comunque possono essere fruiti solo da soggetti che dispongono di risorse finanziarie adeguate alla realizzazione dell'intervento proposto. I contributi vengono definiti da piani d'intervento annuali approvati dalla Giunta, in relazione alle disponibilità di bilancio.