LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL
D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
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Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 19 bis
(aggiunto da art 2 L.R. 21 maggio 2007, n. 6)
Norme finali riguardanti le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio
1. E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio.
2. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l'edilizia;
l) legnami.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le medesime sanzioni dell'articolo 22, commi 2, 3 e 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998.