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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 10 luglio 1999

Art. 10
Commercio nelle aree di valore storico, archeologico, artistico o ambientale
1. I Comuni individuano gli immobili, le aree o i complessi di immobili e classificano le botteghe storiche per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, sono previste disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità e alla mobilità dei consumatori e dell'arredo urbano. L'individuazione riguarda le zone A di cui all'art. 14 della L.R. n. 47 del 1978 o porzioni di esse, oppure singoli immobili, anche esterni alle zone A, individuati in relazione agli specifici valori del contesto.
2. Ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei beni di interesse artistico, storico o archeologico, le disposizioni di salvaguardia possono riguardare:
a) l'esclusione della vendita di determinate merceologie;
b) le modalità, prescrizioni e limitazioni del commercio su aree pubbliche, al fine della sua qualificazione;
c) le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine e gli elementi di arredo esterno, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti;
d) specifiche deroghe, nel rispetto della legge, ai requisiti igienico-edilizi relativi alle attività commerciali e pubblici esercizi in essere, tendenti a consentirne la permanenza;
e) specifici divieti di cambio d'uso;
f) la vocazione merceologica determinatasi nel tempo nelle botteghe storiche.
3. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Comuni possono confermare gli atti emanati ai sensi dell'art. 4 del D.L.9 dicembre 1986, n. 832 Sito esterno, convertito con L.6 febbraio 1987, n. 15 Sito esterno.
4. I Comuni possono prevedere misure di agevolazione tributaria.

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