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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14

NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 10 luglio 1999

Art. 12
Criteri di priorità
1. Nel caso di domande concorrenti nello stesso Comune l'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita è concessa prioritariamente:
a) per il settore alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;
b) per il settore non alimentare a domande che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e siano presentate da richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione.
2. In entrambi i settori di cui al comma 1, sono comunque prioritarie le domande relative agli insediamenti inseriti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di assunzione dell'impegno di cui alla lettera a) del comma 1 e i requisiti di formazione e qualificazione di cui alla lettera b) del comma 1.
4. Fermo restando quanto previsto alla lettera g) comma 1 dell'art. 2, la priorità fra le domande concorrenti nei settori di cui al comma 1 tiene conto altresì dei seguenti elementi:
a) numero di occupati che si prevede di riassorbire nella nuova struttura fra gli addetti dipendenti e indipendenti, compresi i coadiuvanti, già inquadrati nel settore del commercio nel comune dove si intende localizzare la nuova struttura e nei comuni confinanti;
b) numero totale di occupati previsto nella struttura;
c) recupero di spazi degradati e contenitori dismessi;
d) migliore soluzione urbanistica e minore impatto territoriale risultante dallo studio di impatto presentato;
e) maggiori impegni contratti in convenzione con il comune per la mitigazione degli impatti.
5. Si considerano concorrenti le domande, corredate dalla prescritta documentazione, pervenute al Comune prima della conclusione della fase istruttoria di una domanda del medesimo settore merceologico e tipologia dimensionale. Con riferimento alle domande per l'apertura di medie strutture di vendita, l'istruttoria si ritiene conclusa quando il Comune si pronuncia nel merito della domanda o eventualmente alla maturazione del silenzio assenso. Con riferimento alle domande per l'apertura di grandi strutture, l'istruttoria si ritiene conclusa il giorno antecedente a quello prefissato per lo svolgimento della Conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del D.Lgs. 114/98 Sito esterno.
6. In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune, relativamente alle medie strutture, o la Conferenza dei servizi, relativamente alle grandi strutture, individua la domanda prioritaria.

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