LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL
D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 17
Misure per lo sviluppo del commercio elettronico
1. La Regione attua, nell'ambito degli interventi di cui all'
art. 11 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41e di cui alla
L.R. 7 dicembre 1992 n. 45, iniziative a sostegno dell'introduzione e dello sviluppo del commercio elettronico al fine di:
a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore, operatori del servizio e per i consumatori;
d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la cooperazione e la competitività delle piccole imprese del commercio attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore.
2. La Regione coordina i propri interventi con le iniziative promosse in sede nazionale dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato per lo sviluppo del commercio elettronico.