LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL
D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2022, n. 9Art. 3
Metodo, soggetti e strumenti per la realizzazione degli indirizzi generali
per la programmazione della rete distributiva
1.
Per la realizzazione degli indirizzi generali di cui all'art. 2 la Regione promuove un processo di programmazione degli insediamenti delle attività commerciali, al quale concorrono i Comuni e le Province, secondo quanto previsto dalla presente legge, dal capo VIII
del titolo V della L.R. 21 aprile 1999, n. 3e dalla legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale. A tal fine i Comuni e le Province provvedono all'attuazione di tali indirizzi nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
2.
Il Consiglio regionale adotta:
a)
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto contenente i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale, sulla base degli indirizzi generali di cui all'art. 2, e le disposizioni per i Comuni e per le Province di cui all'art. 4;
b)
entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un atto contenente i criteri e le condizioni per regolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, secondo quanto previsto alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2, anche sulla base delle rilevazioni fornite dall'Osservatorio regionale del commercio di cui all'art. 14.
3.
L'atto di cui alla lettera a) del comma 2 costituisce riferimento per le scelte delle Province e dei Comuni in materia di pianificazione territoriale per gli insediamenti commerciali e di programmazione della rete distributiva. L'atto di cui alla lettera b) del comma 2 costituisce riferimento per la Conferenza dei servizi di cui all'
art. 9 del D. Lgs. n. 114 del 1998 .
4.
La Regione promuove altresì gli interventi di cui agli articoli 8 e 9 in materia di valorizzazione commerciale delle aree urbane e delle aree montane, rurali e dei Comuni minori. Essa promuove altresì l'adozione delle misure di cui all'art. 10 per le aree di valore storico, archeologico e ambientale.
5.
Le Province, provvedono con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) alla individuazione degli ambiti territoriali sovracomunali, ai sensi delle lettere a) e b) del
comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998 e delle aree di cui all'art. 9, e a definire le scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti e la programmazione della rete distributiva sulla base degli indirizzi della Regione contenuti nella presente legge e delle strategie di sviluppo socio-economico sostenibile.
6.
I Comuni, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti regionali e provinciali adottano provvedimenti coordinati con i quali danno attuazione ai propri orientamenti riguardo alla rete distributiva. In particolare:
a)
fissano i criteri per il rilascio di autorizzazioni per le medie strutture di vendita di cui al
comma 3, dell'art. 8 del D. Lgs. n. 114 del 1998 ;
b)
adottano i provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6;
c)
adeguano, ove necessario, il proprio regolamento di polizia locale.
7.
Ai fini della prima applicazione, il Comune provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:
a)
alla perimetrazione e regolamentazione di specifiche aree o complessi o edifici localizzati nei centri storici o in aree di interesse storico, archeologico o ambientale nelle quali attuare le disposizioni dell'art. 10;
b)
all'individuazione delle aree in cui promuovere la prima attuazione dei progetti di valorizzazione di cui all'art. 8.
Note del Redattore:
Con l' art. 7 L.R. 28 luglio 2022, n. 9 è stata disposta la cessazione delle funzioni del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio e la decadenza dall'incarico dei suoi componenti