LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL
D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
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Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2022, n. 9 L.R. 3 ottobre 2023, n. 12Art. 1
(modificata lett. b) comma 2 da art 60 L.R. 27 giugno 2014, n. 7)
Finalità e principi generali
1.
La presente legge disciplina, ai sensi del
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e
del capo VIII del titolo V della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, le funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali in materia di commercio in sede fissa.
2.
La Regione Emilia-Romagna promuove la più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività commerciali sul territorio regionale. A tal fine, la Regione si attiene alle seguenti finalità e principi generali:
a)
sviluppo e innovazione della rete distributiva, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
b)
pluralismo
... tra le diverse tipologie distributive, le diverse forme d'impresa e le diverse forme di vendita, con particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese e delle loro iniziative associate;
c)
trasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, libera circolazione delle merci, al fine di realizzare le migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete distributiva, nel rispetto dei principi contenuti nel
titolo I della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ;
d)
tutela dei consumatori in riferimento alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi, dei prodotti, nonché delle possibilità di approvvigionamento;
e)
valorizzazione della funzione commerciale per la qualità sociale della città e del territorio.
3.
Nel definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, la Regione Emilia-Romagna promuove il metodo della concertazione con gli Enti Locali e il principio di sussidiarietà, in relazione alla effettiva rilevanza comunale, intercomunale, provinciale o regionale, delle decisioni da assumere.
4.
La Regione Emilia-Romagna promuove, per lo svolgersi delle determinazioni proprie e di quelle degli Enti Locali, il metodo della consultazione e la concertazione con le Associazioni d'impresa, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni dei consumatori.
5.
La Regione, in collaborazione con i Comuni, le Province e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, promuove un sistema coordinato con gli Enti Locali di conoscenza, monitoraggio, valutazione dell'entità e della qualità della rete distributiva, degli insediamenti delle attività commerciali, dell'occupazione nel settore.
Note del Redattore:
Con l' art. 7 L.R. 28 luglio 2022, n. 9 è stata disposta la cessazione delle funzioni del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio e la decadenza dall'incarico dei suoi componenti
Ai sensi dell' articolo 18, comma 2 della L.R. 3 ottobre 2023, n. 12 tutti i riferimenti alla L.R. 10 dicembre 1997 , n. 41 sono da intendersi riferiti alla L.R. 3 ottobre 2023, n. 12