LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL
D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
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Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2022, n. 9 L.R. 3 ottobre 2023, n. 12Art. 18
Modifiche alla
L.R. n. 41 del 1997
1.
La
lettera g) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41, è sostituita dalla seguente:
"g)
i centri di assistenza tecnica di cui all'
art. 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 . ".
2.
All'
art. 11 della L.R. 10 dicembre 1997 n. 41, è aggiunto il seguente comma:
"3.
Nella concessione dei contributi per le attività di cui al presente articolo hanno priorità gli interventi proposti dai soggetti di cui alla lettera g) dell'art. 5. ".
3.
Alla
lettera a) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41sono aggiunte le seguenti parole:
"con particolare riferimento ai progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane.".
4.
Al
comma 3 dell'art. 3 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41sono aggiunte le seguenti lettere:
"h)
progetti riguardanti l'insediamento e lo sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali;
i)
misure per lo sviluppo del commercio elettronico. ".
Note del Redattore:
Con l' art. 7 L.R. 28 luglio 2022, n. 9 è stata disposta la cessazione delle funzioni del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio e la decadenza dall'incarico dei suoi componenti
Ai sensi dell' articolo 18, comma 2 della L.R. 3 ottobre 2023, n. 12 tutti i riferimenti alla L.R. 10 dicembre 1997 , n. 41 sono da intendersi riferiti alla L.R. 3 ottobre 2023, n. 12