LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999, n. 14
NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA IN ATTUAZIONE DEL
D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
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Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2022, n. 9 L.R. 3 ottobre 2023, n. 12Art. 4
Criteri regionali di pianificazione territoriale e urbanistica
riferiti al settore commerciale
1.
I criteri regionali di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale contengono:
a)
le definizioni delle tipologie che costituiscono specificazione dell'
art. 4 del D.Lgs. n. 114 del 1998 , eventualmente suddivise per le categorie merceologiche di cui al comma 1 dell'art. 5 di detto Decreto e per tipologie dimensionali;
b)
l'articolazione degli indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali riferite ai diversi ambiti territoriali previsti dal
comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 114 del 1998 , ivi compresi gli indirizzi per l'insediamento degli esercizi di vicinato;
c)
gli indirizzi ai fini dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali;
d)
le condizioni e i criteri cui i Comuni e le Province devono attenersi per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;
e)
i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;
f)
i criteri per incentivare l'ammodernamento e la qualificazione delle strutture di vendita esistenti.
Note del Redattore:
Con l' art. 7 L.R. 28 luglio 2022, n. 9 è stata disposta la cessazione delle funzioni del Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio e la decadenza dall'incarico dei suoi componenti
Ai sensi dell' articolo 18, comma 2 della L.R. 3 ottobre 2023, n. 12 tutti i riferimenti alla L.R. 10 dicembre 1997 , n. 41 sono da intendersi riferiti alla L.R. 3 ottobre 2023, n. 12