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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 18

MODIFICHE ALLA L.R. 19 APRILE 1995, N. 44 (RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE " ARPA " DELL'EMILIA-ROMAGNA)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 31 luglio 1999

Art. 1
1.
L'art. 21 della L.R. 44/95 concernente " Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna " è sostituito dal seguente:
" Art. 21
Dotazione finanziaria dell'ARPA
1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:
a) una quota percentuale del Fondo sanitario regionale determinato secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei PMP e dei Servizi di Igiene pubblica trasferiti all'ARPA, alle spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico- laboratoristiche erogate;
b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dalla Regione stessa;
c) un finanziamento regionale per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati dalla Regione;
d) finanziamenti finalizzati ad investimenti destinati prevalentemente alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, ed alla eventuale sostituzione di beni ed attrezzature trasferiti all'ARPA, o, comunque, a disposizione della stessa;
e) contributi annuali delle Province e degli altri Enti locali per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dagli Enti stessi;
f) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPA dalle Province e da altri Enti locali;
g) introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi secondo le tariffe stabilite dalla Regione. ".

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