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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 18

MODIFICHE ALLA L.R. 19 APRILE 1995, N. 44 (RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE " ARPA " DELL'EMILIA-ROMAGNA)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 31 luglio 1999

Art. 5
Modifiche agli artt. 12 e 20, comma 1, della L.R. 44/95
1.
L'art. 12 della L.R. 44/95 è cosi sostituito:
" Art. 12
Programma annuale
1. Nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti mediante le convenzioni e gli accordi di programma di cui al precedente art. 3, il Direttore Generale dell'Agenzia, sulla base delle proposte dei Comitati provinciali di cui al successivo art. 16, e delle indicazioni formulate congiuntamente dagli Assessori regionali competenti in materia di ambiente e sanità per quanto concerne le prestazioni che l'ARPA è tenuta a fornire annualmente alla Regione, predispone il programma annuale di attività. ".
2.
Il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 44/95 è cosi sostituito:
"1. Le prestazioni che l'ARPA è tenuta a fornire alla Regione in riferimento alle competenze ed alle relative dotazioni trasferite ai sensi della presente legge sono definite e contenute nel programma annuale di cui al precedente art. 12. ".

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