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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 18

MODIFICHE ALLA L.R. 19 APRILE 1995, N. 44 (RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE " ARPA " DELL'EMILIA-ROMAGNA)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 31 luglio 1999

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'art. 21 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44
Art. 2 - Modifica al comma 1 dell'art. 23 della L.R. 44/95
Art. 3 - Modifiche agli artt. 6, comma 2, e 22 della L.R. 44/95
Art. 4 - Modifica al comma 3 dell'art. 10 della L.R. 44/95
Art. 5 - Modifiche agli artt. 12 e 20, comma 1, della L.R. 44/95
Art. 6 - Modifica alla lett. e) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 44/95
Art. 7 - Disposizione finanziaria transitoria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'art. 21 della L.R. 44/95 concernente " Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna " è sostituito dal seguente:
" Art. 21
Dotazione finanziaria dell'ARPA
1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:
a) una quota percentuale del Fondo sanitario regionale determinato secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei PMP e dei Servizi di Igiene pubblica trasferiti all'ARPA, alle spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico- laboratoristiche erogate;
b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dalla Regione stessa;
c) un finanziamento regionale per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati dalla Regione;
d) finanziamenti finalizzati ad investimenti destinati prevalentemente alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, ed alla eventuale sostituzione di beni ed attrezzature trasferiti all'ARPA, o, comunque, a disposizione della stessa;
e) contributi annuali delle Province e degli altri Enti locali per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dagli Enti stessi;
f) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPA dalle Province e da altri Enti locali;
g) introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi secondo le tariffe stabilite dalla Regione. ".
Art. 2
1.
Nella lett. b), comma 1, dell'art. 23 della L.R. 44/95, le parole
" lettere b) e c) "
, sono sostituite dalle seguenti
" lettere b), c) e d) ".
Art. 3
Modifiche agli artt. 6, comma 2, e 22 della L.R. 44/95
1.
Il comma 2 dell'art. 6 della L.R. n. 44/95 è cosi sostituito:
"2. In particolare sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il piano programmatico;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il bilancio economico preventivo;
d) il conto consuntivo;
e) il programma annuale di attività;
f) il regolamento ".
2.
L'art. 22 della L.R. 44/95 è cosi sostituito:
" Art. 22
Gestione economico-finanziaria
1. L'ARPA è tenuta all'equilibrio di bilancio.
2. L'ARPA redige i propri bilanci e gli altri atti contabili secondo i criteri della contabilità di tipo economico individuati nei Titoli II e III della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 " Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere " in quanto compatibili.
3. Il regolamento di cui al precedente art. 11 disciplina la struttura del bilancio di esercizio, i principi contabili, nonchè gli schemi di conto economico e stato patrimoniale e le forme del controllo di gestione.
4. Il regolamento di cui al comma precedente disciplina, altresì, le modalità di tenuta delle scritture contabili nel periodo transitorio di passaggio dalla contabilità di tipo finanziario alla contabilità di tipo economico per la durata massima di due anni a decorrere dall'1 gennaio 2000.
5. Il risultato economico positivo di gestione è destinato alla copertura di eventuali perdite di esercizio portate a nuovo. Quanto non utilizzato del risultato di esercizio deve essere accantonato in apposito fondo di riserva.
6. L'ARPA non può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento, fatte salve le ipotesi in cui sia consentito alle Aziende Unità Sanitarie Locali ai sensi della L.R. n. 50/1994. ".
Art. 4
1.
Il comma 3 dell'art. 10 della L.R. 44/95 è cosi sostituito:
"3. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato ed un'indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento. ".
Art. 5
Modifiche agli artt. 12 e 20, comma 1, della L.R. 44/95
1.
L'art. 12 della L.R. 44/95 è cosi sostituito:
" Art. 12
Programma annuale
1. Nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti mediante le convenzioni e gli accordi di programma di cui al precedente art. 3, il Direttore Generale dell'Agenzia, sulla base delle proposte dei Comitati provinciali di cui al successivo art. 16, e delle indicazioni formulate congiuntamente dagli Assessori regionali competenti in materia di ambiente e sanità per quanto concerne le prestazioni che l'ARPA è tenuta a fornire annualmente alla Regione, predispone il programma annuale di attività. ".
2.
Il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 44/95 è cosi sostituito:
"1. Le prestazioni che l'ARPA è tenuta a fornire alla Regione in riferimento alle competenze ed alle relative dotazioni trasferite ai sensi della presente legge sono definite e contenute nel programma annuale di cui al precedente art. 12. ".
Art. 6
1.
La lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 44/95 è cosi sostituita:
"e) realizzare e gestire, in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, il sistema informativo regionale sull'ambiente, ivi compresi i rischi biologici, chimici e fisici, sulla base degli indirizzi formulati dalla Regione, garantendo il flusso dei dati e delle informazioni alla Regione stessa e al sistema informativo nazionale ambientale; ".
Art. 7
Disposizione finanziaria transitoria
1. Per il 1999 agli oneri derivanti dai finanziamenti di cui all'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 44/95, come sostituito dalla presente legge, ammontanti a L. 1.000.000.000, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo " alla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 1999, e con le modalità previste dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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