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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 19

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1999/2000

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 31 luglio 1999

Art. 1
Finalità
1. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della Regione Emilia- Romagna è sottoposto a regime di caccia programmata, sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
2. Le aziende venatorie provvedono agli abbattimenti previsti dalle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle aziende medesime.
3. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, il titolare può autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di selvaggina stanziale superiore a quelli previsti dall'art. 6, purchè entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento, il quale potrè essere realizzato fino al 30 dicembre 1999 con eccezione per il fagiano, per il quale il termine è nissato al 31 gennaio 2000.

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