Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 19

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1999/2000

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 31 luglio 1999

Art. 7
Addestramento dei cani da caccia
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti da domenica 15 agosto a giovedì 16 settembre 1999, dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.
2. Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati, per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali.
3. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui all'art. 8.
4. L'addestramento e l'allenamento dei cani non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
5. Da mercoledì 1 settembre a giovedì 16 settembre 1999, qualora le Province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia è vietato negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito.
6. Da domenica 19 settembre 1999 a lunedì 31 gennaio 2000 è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana.

Espandi Indice