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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale26/03/1980

Data di pubblicazione della legge modificante : 31/07/1999

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1999, n. 19

DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 1999/2000

(Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 31 luglio 1999

Art. 10
Norme generali inerenti il Tesserino venatorio
1. Il cacciatore potendo esercitare la propria attività in tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti, deve indicare prima dell'inizio dell'attività, negli appositi spazi, il giorno (G) ed il mese (M) dell'esercizio dell'attività venatoria e contrassegnare, mediante un segno indelebile (x) il tipo di caccia prescelta (V = vagante; A = da appostamento). Deve altresì indicare, qualora intenda esercitare la caccia in ATC, la sigla dell'Ambito Territoriale di Caccia nell'apposito riquadro. Il cacciatore che esercita la caccia in CA deve indicare la sigla del Comprensorio Alpino nel riquadro predisposto per " ATC ". Deve invece indicare solo la sigla della Provincia, nell'apposito riquadro, qualora intenda esercitare la caccia in Azienda venatoria.
2. Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA è obbligatorio, appena abbattuto un capo di selvaggina stanziale, annotare la sigla corrispondente alla specie abbattuta. In caso di deposito aggiungere un cerchio intorno alla sigla.
3. Qualora la caccia sia esercitata in AFV (Azienda faunistico-venatoria), la sigla corrispondente ad ogni capo di specie abbattuta può essere annotata al termine dell'attività giornaliera.
4. Per i prelievi alla selvaggina migratoria in forma vagante è obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano l'attività in AFV, indicare la sigla corrispondente ad ogni specie abbattuta, non appena raccolta; per i prelievi alla selvaggina migratoria da appostamento fisso e temporaneo, l'indicazione di cui sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia; in caso di deposito aggiungere un cerchio intorno alla sigla.
5. I capi abbattuti in ATV (Azienda agri-turistico- venatoria) non devono essere annotati sul tesserino, ad accezione di cinghiali o volpi abbattuti secondo le limitazioni previste dal presente calendario venatorio. (DGR 3/1995, punto 3.1, penultimo capoverso).
6. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto se si abbatte una specie consentita in altre Regioni e non prestampata nel presente tesserino, devono essere indicate, le sigle ASS oppure ASM (Altre Specie Stanziali oppure Altre Specie Migratorie).
7. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulla apposita scheda riepilogativa " caccia stanziale " la sigla del proprio o dei propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie di selvaggina stanziale per ciascun ATC di appartenenza. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all'ATC entro il 28 febbraio 2000, utilizzando tante copie della scheda compilata quanti sono gli ATC di appartenenza.
8. Il cacciatore che abbia esercitato la caccia nei confronti delle specie interessate dal regime di deroga, qualora tale prelievo sia possibile, (Passera mattugia, Passero, Storno e Taccola) dovrà compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa " caccia specie in deroga ", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonchè il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio 2000.
9. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8.
10. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il titolare per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di P.S. o locale stazione dei carabinieri.
11. Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato, al momento del ritiro di quello relativo alla nuova stagione venatoria. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria (art. 49, L.R. 8/1994) a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell'avvenuto smarrimento o deterioramento all'autorità di P.S.
12. Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

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